La tassazione dei contenuti per adulti diffusi online entra in una nuova fase. I creator che lavorano su piattaforme come OnlyFans, anche quando operano con partita IVA in regime forfettario, devono fare i conti con una specifica imposta aggiuntiva: la cosiddetta tassa etica, pari al 25% sul reddito derivante da materiale considerato pornografico.
Una recente risposta dell’Agenzia delle Entrate a un interpello presentato da Fiscozen ha riportato il tema al centro del dibattito, evidenziando nodi interpretativi che riguardano sia il calcolo dell’imposta sia la definizione stessa di contenuti pornografici.
Che cos’è la tassa etica e da dove nasce
La tassa etica è stata introdotta con la legge finanziaria 2006 (articolo 1, comma 466 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005). Si tratta di un’addizionale che grava sulla quota di reddito complessivo netto riconducibile alla produzione, distribuzione, vendita o rappresentazione di materiale pornografico.
In pratica, quando una parte degli incassi di un contribuente deriva da attività legate a contenuti per adulti, su quella quota si applica un prelievo ulteriore del 25%. Questa imposta si somma alle altre dovute, senza sostituirle. La novità chiarita dall’Agenzia delle Entrate è che l’obbligo riguarda anche chi ha scelto il regime forfettario, cioè i titolari di partita IVA con ricavi fino a 85.000 euro all’anno che già versano un’imposta sostitutiva agevolata.
Con una risposta resa pubblica il 4 novembre, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che la tassa etica non è esclusa dal regime forfettario: rappresenta un’addizione a parte, che va calcolata sui redditi collegati alle attività di carattere pornografico e che si aggiunge all’imposta sostitutiva del 15% (ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività).
Come si calcola la tassa etica per i creator OnlyFans
Per i performer che lavorano su OnlyFans e piattaforme simili, il calcolo parte dal codice ATECO associato alla partita IVA. In questi casi viene in genere utilizzato il codice 90.13.00, relativo alle attività di rappresentazioni artistiche. A questo codice è agganciato un coefficiente di redditività del 67%, che serve a determinare il reddito imponibile nel regime forfettario.
Un esempio aiuta a capire l’impatto economico. Se un creator incassa 50.000 euro in un anno, il reddito imponibile viene determinato applicando il coefficiente del 67%, arrivando a 33.500 euro. Su questa base si calcola:
- la tassa etica del 25%, che porta a un prelievo di 8.375 euro;
- l’imposta sostitutiva del regime forfettario, pari a 1.675 euro per i primi cinque anni di attività oppure 5.025 euro negli anni successivi.
In questo scenario, il peso della tassa etica risulta superiore rispetto all’imposta sostitutiva stessa. Il prelievo specifico sui contenuti per adulti diventa quindi la voce più rilevante per chi sviluppa una parte consistente del proprio fatturato attraverso questa tipologia di contenuti.
Il problema della definizione di materiale pornografico
Il punto più delicato riguarda la qualificazione dei contenuti. Il riferimento normativo è il DPCM del 13 marzo 2009, che identifica come materiale pornografico giornali, opere teatrali, letterarie, cinematografiche, audiovisive o multimediali – anche diffuse tramite strumenti informatici o telematici – in cui compaiono atti sessuali espliciti e non simulati tra adulti consenzienti.
Questa definizione nasce in un contesto precedente all’esplosione delle piattaforme di abbonamento come OnlyFans, arrivata nel 2016. Da qui nasce il dubbio: fino a che punto una performance online rientra automaticamente nella categoria di pornografia ai fini fiscali? E come distinguere, all’interno della stessa piattaforma, contenuti erotici, materiale esplicito e produzioni che non hanno carattere pornografico?
Nel quesito inviato all’Agenzia delle Entrate, Fiscozen ha chiesto di chiarire se la sola presenza su OnlyFans comporti l’applicazione della tassa etica. La risposta dell’Amministrazione è stata netta: la tassazione aggiuntiva dipende dal tipo di contenuto offerto, non dal fatto che il creator utilizzi quella specifica piattaforma. In altre parole, l’adesione al servizio non basta a far scattare automaticamente il prelievo, che va invece valutato in base alle effettive caratteristiche dei materiali diffusi.
Questa impostazione apre però un fronte di incertezza. L’interpretazione caso per caso rischia di creare una zona grigia in cui alcuni contribuenti potrebbero non dichiarare correttamente la quota di reddito soggetta alla tassa etica, sostenendo che i contenuti pubblicati non siano qualificabili come pornografici. Allo stesso tempo, chi vuole muoversi con cautela potrebbe trovarsi a versare l’imposta anche in situazioni dubbie, pur di evitare contestazioni future.
Su questo terreno si inseriscono le critiche dei Radicali Italiani, che definiscono la tassa etica discriminatoria e contraria ai principi costituzionali. Secondo questa posizione, il prelievo colpisce un settore specifico sulla base di una valutazione morale, creando un trattamento fiscale differenziato rispetto ad altre forme di spettacolo o intrattenimento.
In attesa di eventuali interventi normativi o di nuove prese di posizione da parte dell’Agenzia delle Entrate, i creator che operano su OnlyFans devono quindi monitorare con attenzione la natura dei propri contenuti e il peso che questi hanno sul reddito complessivo. L’applicazione della tassa etica del 25%, affiancata all’imposta sostitutiva del regime forfettario, rappresenta un elemento che può incidere in modo significativo sulla sostenibilità economica della loro attività.

